Convenzione EBNA-INPS 24 luglio 2013 - Compensazione crediti

L’articolo 2 della convenzione EBNA-INPS del 24 luglio 2013 prevede:  

 “L’INPS non può utilizzare le somme destinate all’Ente Bilaterale per recuperare crediti contributivi non corrisposti dalle aziende; è invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi all’Ente Bilaterale.”

 Pertanto tutte le aziende aderenti al sistema della Bilateralità, hanno facoltà di compensare propri crediti di natura fiscale e/o previdenziale, per il pagamento della contribuzione dovuta ad EBNA. Il versamento è possibile, analogamente alle altre tipologie di compensazioni, indicando nel modello F24 il codice tributo, l’anno e l’importo del tributo a credito, che in tutto o in parte, potrà essere utilizzato in compensazione per il versamento dei contributi alla Bilateralità.

in allegato la comunicazione ufficiale

 

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