Regolamento

REGOLAMENTO

COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese

Visto

il D.lgs. 10 settembre 2003 n.276 e s.m.i., ai cui artt. 75 e ss. si statuisce che, al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contrati in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura ivi stabilita;

l’art. 76 del medesimo D.lgs., secondo il quale rientrano tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale;

considerato

quanto stabilito dalle Parti Sociali nell’art. 6 dell’Accordo Quadro per il rilancio della contrattazione collettiva regionale, del welfare negoziale e della bilateralità del settore artigiano in Puglia con riferimento alla costituzione presso l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese (d’ora in poi EBAP) di una Commissione che, agendo secondo il principio di terzietà, si occupi della certificazione dei contratti di lavoro,

si delibera il seguente

REGOLAMENTO

Titolo I
Disposizioni Generali

Art. 1 – Competenze
1. La Commissione di certificazione (d’ora in poi “Commissione”) può svolgere:
a) la certificazione dei contratti di lavoro o singole clausole in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro ai sensi dell’art. 75, D.lgs. 276/2003;
b) la certificazione delle clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non le disciplini, ai sensi dell’art. 6, comma 6, D.lgs. 81/2015;
c) la certificazione della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 31, comma 10, L.183/2010;
d) la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c., ai sensi dell’art. 82, D.lgs. 276/2003, a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
e) la certificazione dell’assenza dei requisiti dell’etero-organizzazione per le collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 2, D.lgs. 81/2015;
f) l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui si sia precedentemente adottato l’atto di certificazione, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.lgs. 276/2003;
g) l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui al combinato disposto degli artt. 31, comma 13, L.183/2010 e 410 c.p.c. per le controversie relative a rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., i cui contratti non siano stati sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
h) la funzione conciliativa di cui all’art. 6, D.lgs. 23/2015, relativa all’offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;
i) la soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui agli artt. 409 c.p.c. e 63, comma 1, D.lgs. 165/2001;
l) l’assistenza per la stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita ai sensi dell’art. 2103 c.c., comma 6;
m) l’attività di assistenza e consulenza di cui all’art. 13 del presente regolamento.
2. Le attività di cui al comma 1, lettere  a), b), c), f), l)  potranno essere svolte unicamente con riferimento alla platea di datori di lavoro e relativi lavoratori che rientrano nell’ambito, anche potenziale, di copertura della bilateralità artigiana, così come riassunto nell’accordo interconfederale nazionale del  7 febbraio 2018 e cioè:
- imprese artigiane (codice statistico contributivo 4) di qualsivoglia dimensione;
- imprese non artigiane (codice statistico contributivo diverso dal 4) con numero di dipendenti pari o inferiori a 5;
- imprese che, a prescindere dalla dimensione e dalla tipologia, applicano i CCNL stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali costituenti la bilateralità artigiana (Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL);
- imprese che, a prescindere dalla dimensione e dalla tipologia, aderiscano volontariamente alla bilateralità artigiana con una regolarità contributiva di almeno 18 mesi alla data della richiesta delle prestazioni di cui al comma 1.
3. Le attività di cui al comma 1, lettere d), e), h), m) potranno essere svolte a prescindere dalla natura e dalla dimensione aziendale del soggetto datore di lavoro.
4. Le parti concordano che gli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalle organizzazioni costituenti EBAP Puglia, a prescindere dal codice statistico contributivo, dalla loro natura giuridica e dalla loro classe dimensionale, potranno usufruire della totalità dei servizi resi dalla Commissione di certificazione.

Art. 2 – Tariffa
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’EBAP stabilisce, con propria delibera, il tariffario relativo alle prestazioni di cui all’art. 1 del presente regolamento, il cui importo è inteso a copertura delle spese di funzionamento della Commissione.

Art. 3 – Composizione
1. La Commissione, costituita presso EBAP ai sensi dell’art. 76, comma 1, lettera a), D.lgs. 276/2003, si ispira a principi di indipendenza e terzietà tanto nella propria composizione quanto nella propria azione.
Essa è composta da tre commissari ordinari ed eventualmente due supplenti individuati tra i professori di prima e seconda fascia delle Università statali pugliesi esperti in diritto del lavoro e/o diritto sindacale.
2. In sede di prima assise della Commissione, i tre commissari ordinari eleggono tra loro un Presidente.
3. Per lo svolgimento del proprio lavoro, la Commissione può avvalersi del supporto di una segreteria istruttoria composta da due segretari istruttori in possesso di comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro e/o diritto sindacale, oltre che di una segreteria operativa. Gli istruttori sono nominati dall’ufficio di presidenza dell’EBAP, sentiti i componenti della Commissione.
4. Tutti i membri della Commissione, ordinari e supplenti, durano in carica un anno e sono nominati a mezzo delibera dell’EBAP. Alla scadenza del suo mandato, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri, i quali dovranno essere individuati entro 90 giorni.
5. In caso di assenza, impedimento (temporaneo o definitivo) o astensione ai sensi del successivo art. 5 dei commissari ordinari, alle riunioni della Commissione partecipano, in sostituzione e a pieno titolo, i commissari supplenti. Il Presidente può, in caso di sua assenza, impedimento o astensione per i medesimi motivi, delegare i propri poteri ad un commissario.
6. Ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza del Presidente o del commissario da lui delegato ai sensi del precedente comma 5 e di almeno un altro membro di cui al comma 1.

Art. 4 – Sede
1. La Commissione ha sede, ad ogni effetto di legge, presso l’EBAP.

Art. 5 – Incompatibilità
1. Tutti i membri della Commissione, ordinari e supplenti, sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di loro parenti affini entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d’opera professionale o di lavoro sia esso subordinato, parasubordinato o autonomo; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i loro coniugi abbiano causa pendente, grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.
2. Nei casi sopra menzionati, l’interessato comunicherà preventivamente la propria astensione motivata al Presidente che, di conseguenza, potrà valutare se disporre la sostituzione dell’astenuto con un supplente.
3. I componenti che non comunichino preventivamente la propria personale situazione in contrasto con il precedente comma potranno essere sospesi dall’incarico dal Presidente e, successivamente, potranno essere rimossi dall’incarico dal Consiglio di Amministrazione dell’EBAP, fatte salve le azioni risarcitorie relative ai danni che dovessero cagionarsi alla Commissione così come ai terzi per tale omissione.
4. Le parti, ove ritengano sussistenti gravi ragioni di incompatibilità, potranno richiedere con istanza motivata la ricusazione di specifici componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente, valutate le ragioni specifiche ed i mezzi di prova presentati a sostegno della richiesta di ricusazione, potrà provvedere all’eventuale sostituzione del componente ricusato con un commissario supplente.

Art. 6 – Accesso alla documentazione
1. Oltre ai membri della Commissione, che accedono alla documentazione inerente la sua attività senza particolari formalità, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679 e dei successivi provvedimenti attuativi, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.
2. Si osservano, in quanto e se applicabili, le norme di cui alla legge 241/1990.

 

Titolo II
Procedura di certificazione

Art. 7 – Istanza di certificazione
1. La procedura di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto redatta utilizzando la modulistica predefinita scaricabile dal sito internet
www.ebapuglia.it e, ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. b), D.lgs. 276/2003, si conclude entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla Commissione.
2. Le parti richiedenti sono contestualmente tenute al versamento della tariffa di cui all’art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità ed i termini definiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di EBAP.
3. L’istanza di certificazione in originale, completa degli allegati, è consegnata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata, ovvero mediante consegna a mano con dichiarazione-timbro di ricevuta. Ai fini dell’attivazione della procedura di certificazione una copia dell’istanza e della documentazione allegata può essere anticipata a mezzo PEC all’indirizzo
ebapuglia@pec.it .
Dalla data di ricezione o anticipazione via PEC dell’istanza e della relativa documentazione decorre il termine di cui all’art. 78, comma 2, lett. b), D.lgs. 276/2003. Il termine resta sospeso nei periodi festivi e cioè quelli compresi tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il venerdì precedente la Pasqua ed il mercoledì successivo.
4. L’istanza di certificazione deve essere redatta su carta semplice e deve presentarsi con allegata copia del documento di identità dei firmatari. L’istanza deve essere formulata in conformità al modello ed alle istruzioni, aggiornate periodicamente, che tengono conto delle disposizioni di legge.
5. Sono requisiti essenziali dell’istanza, a pena di improcedibilità:
a) l’esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede dell’azienda interessata;
b) l’indicazione del contratto, clausola o altro atto negoziale (o di sua bozza) per il quale si richiede la certificazione o l’assistenza e consulenza e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
c) l’indicazione espressa della consapevolezza degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
d) l’allegazione di copia del contratto, clausola o altro atto negoziale (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l’allegazione di copia degli stessi o dei relativi riferimenti identificativi;
f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari;
g) l’allegazione di copia di documento di identità degli istanti.
6. Il Presidente, nel rispetto dell’ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, assegna le istanze agli istruttori affinché procedano alla preliminare valutazione della loro regolarità e completezza ai sensi del presente regolamento. Qualora le stesse risultino irregolari o carenti, il Presidente provvede a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando il differimento del termine di cui all’articolo 78, comma 2, lett. b), D.lgs. 276/2003.
Qualora non comunicata in forma scritta, la rinuncia alla prosecuzione del procedimento di una o di entrambe le parti si intende manifestata per fatti concludenti in caso di mancato riscontro entro 60 giorni dall’invio della richiesta di integrazione.
7. Il Presidente, verificata la regolarità e completezza delle istanze con particolare riguardo ai requisiti di cui al precedente comma 6, ovvero acquisite le necessarie integrazioni, predispone il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A tal fine si terrà conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, dell’eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, della distribuzione del carico di lavoro a una o più sottocommissioni e della necessità di concludere il procedimento nei termini di legge. Egli provvede quindi a convocare la Commissione ai sensi del successivo art. 10, nonché le parti per l’eventuale audizione, indicando la data e l’ora stabilite. Tutte le convocazioni possono avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica qualora le parti nell'istanza abbiano a tal fine indicato il proprio indirizzo.

Art. 8 – Comunicazione all’ITL
1. Ricevuta l’istanza di certificazione, verificata l’ammissibilità della domanda e la sua completezza, viene inoltrata apposita comunicazione alla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro agli effetti di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a), D.lgs. 276/2003. Detta comunicazione deve riportare l’indicazione: delle parti e della loro sede, residenza o domicilio; della data di ricevimento dell’istanza da parte della Commissione e quella in cui tale istanza sarà discussa, ai fini dell’eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni e fermo restando quanto previsto dall’art.6 del presente regolamento in merito all’accesso alla documentazione da parte dei soggetti pubblici interessati.
2. Ai fini dell’eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni di cui al comma precedente, alla comunicazione dell’istanza inviata alla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro viene acclusa fotocopia del contratto di lavoro, clausola o altro atto negoziale per cui si chiede la certificazione.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria con avviso di ricevimento.

Art. 9 – Formazione del fascicolo e conservazione
1. A seguito della ricezione dell’istanza viene formato il fascicolo del procedimento.
2. La segreteria istruttoria della Commissione acquisisce il fascicolo e, con il supporto della segreteria operativa, provvede a registrare gli estremi dell’istanza in un registro appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali.
3. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti ai sensi della vigente normativa. Il termine minimo quinquennale di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all’art. 78, comma 3, D.lgs. 276/2003, decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico costituito mediante il contratto, clausola o altro atto negoziale oggetto di certificazione. A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto. In assenza di detta comunicazione, verrà presa a riferimento la data di estinzione del rapporto giuridico eventualmente presente sul contratto certificato.
4. La conservazione avviene presso gli uffici dell’EBAP.

Art. 10 – Convocazione della Commissione
1. Il Presidente convoca la Commissione tramite segreteria, comunicando ai membri ordinari, a mezzo posta o posta elettronica ordinaria o PEC ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l’elenco delle pratiche inserite nell’ordine del giorno.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione della Commissione da parte di un membro ordinario, questi provvederà direttamente a darne comunicazione al Presidente della Commissione ed alla segreteria istruttoria per l’adozione dei provvedimenti del caso. Qualora non risulti comunque raggiunto il numero minimo di membri richiesto ai fini della validità delle sedute e delle delibere, il Presidente dispone il rinvio della seduta.

Art. 11 – Relatore del procedimento
1. Il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica un relatore scelto tra i membri della Commissione.
2. Il relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta, un’apposita scheda riepilogativa nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata e, in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia negoziale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente regolamento.

Art. 12 – Audizione delle parti
1. L’audizione delle parti può essere disposta dalla Commissione o su richiesta di una delle parti stesse e, in caso di necessità, può tenersi anche tramite videoconferenza.
2. Le parti devono presenziare personalmente alla prevista audizione e saranno sentite disgiuntamente.
3. Nel caso di impossibilità a presenziare, il lavoratore comunica le motivazioni del caso, trasmettendo eventuale documentazione probatoria alla Commissione, che decide per il rinvio dandone atto nel verbale di seduta.
4. Il datore di lavoro/committente può intervenire all’audizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente; a tal fine, comunica le motivazioni del caso con l’eventuale documentazione probatoria al Presidente, che decide per l’ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione. Il rappresentante interviene munito di apposito e specifico atto di delega, specificamente riferito all’audizione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. A tal fine non sono idonei gli eventuali poteri di rappresentanza conferiti con procura generale.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente alla rappresentanza volontaria. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l’improcedibilità dell’istanza con la conseguente automatica sospensione del termine di cui all’art. 78, comma 2, lett. b), D.lgs. 276/03. In tal caso, la Commissione può deliberare il rinvio dell’audizione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti.
6. Resta fermo che la rinuncia di una o di entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento si intende manifestata per fatti concludenti in caso di mancato riscontro entro 60  giorni dalla ricezione della convocazione per l’audizione.
7. Di tutte le attività della Commissione viene redatto verbale a cura della segreteria istruttoria e sotto la direzione del Presidente.

Art. 13 – Assistenza e consulenza
1. Ai sensi degli artt. 79 e 81, D.lgs. 276/2003 la Commissione può prestare attività di consulenza e assistenza in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto.
2. In caso di proroga del contratto già certificato, è fatto onere alle parti di richiedere apposita consulenza ed assistenza da parte della Commissione al fine di verificarne la relativa legittimità.
3. A seguito dell’istruttoria di cui al comma precedente, la Commissione valuta se il contratto prorogato debba essere destinatario di apposito atto di certificazione e, in caso affermativo, le parti avvieranno il procedimento secondo le prescrizioni del presente regolamento.

 

Titolo III
Provvedimento di certificazione

Art. 14 – Deliberazioni e verbalizzazioni
1. Completata la fase istruttoria, i membri della Commissione, udito il relatore, deliberano sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione.
2. Il provvedimento di certificazione è adottato a maggioranza dei componenti di diritto della Commissione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Commissione o del commissario cui il presidente abbia delegato i propri poteri ai sensi dell’art. 3.
3. Il provvedimento deve essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché dell’autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80, D.lgs. 276/2003.
4. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.  A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti e degli atti negoziali certificati.
5. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dall’istanza di certificazione, segnalando la eventuale presenza dei soggetti di cui all'art. 8 del presente regolamento, nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate e viene sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti della Commissione che hanno preso parte al procedimento.
6. Copia del provvedimento, redatto in triplice originale, viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.

Art. 15 – Diniego della certificazione
1. In caso di diniego della certificazione, la Commissione adotta apposito provvedimento motivato ai sensi dell’articolo precedente.
2. L’EBAP Puglia predispone la registrazione dell’attività svolta, con particolare riferimento al numero e alla tipologia di istanze e dei contratti certificati, unitamente ai provvedimenti di diniego.

 

Titolo IV
Conciliazione

Art. 16 – Conciliazione obbligatoria
1. Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.lgs. 276/2003, chiunque intenda presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro o dell’atto negoziale, deve previamente rivolgersi alla Commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. L’istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata, da anticiparsi alla Commissione a mezzo PEC con le modalità di cui all’art.7, nonché comunicata, con le medesime modalità, alla parte nei confronti della quale il procedimento è promosso e dovrà avere i requisiti e contenere gli elementi, dati e quant’altro previsto dalla legislazione vigente.
3. Le istanze difformi da quanto previsto al comma che precede sono comunque ricevibili se, a giudizio del Presidente della Commissione, rispondono ai requisiti di legge ed al presente regolamento.
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione.
5. La richiesta deve precisare:
a) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione e la sede;
b) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
d) l'esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
6. La controparte deposita presso la Commissione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente la descrizione sintetica dei fatti e delle proprie ragioni.
7. Entro i 30 giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi 30 giorni dinanzi alla Commissione; il datore di lavoro può essere rappresentato mediante procura e può essere assistito da un soggetto abilitato o rappresentante sindacale; il lavoratore deve presentarsi personalmente e può farsi assistere da un soggetto abilitato o rappresentante sindacale. Le comunicazioni per la comparizione avvengono tramite PEC o e-mail ordinaria con avviso di ricevimento alla parte istante al domicilio eletto per l’espletamento della procedura e al convenuto, all’indirizzo indicato nella certificazione oggetto di controversia o a diverso indirizzo indicato nella memoria di cui al comma 6.
8. Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione obbligatoria depositando l’eventuale ipotesi d’accordo. In tal caso, non si applica quanto previsto dal precedente comma 6.

Art. 17 – Verbale di conciliazione
1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 16 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, la Commissione redige separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione. La Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione certifica l’autenticità della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
2. Si applicano, laddove compatibili, le disposizioni contenute nei Titoli II e III del presente regolamento.
3. Copia del verbale deve essere consegnata, dal Presidente della Commissione, a ciascuna delle parti presenti contestualmente alla sottoscrizione.
4. La segreteria operativa della Commissione provvederà al deposito di una copia del verbale presso la sede dell’INL territorialmente competente entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.
5. Se la conciliazione non riesce, la Commissione, nel caso in cui lo ritenga possibile, tenuto conto delle posizioni espresse dalle parti, formula una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini sono riassunti nel verbale con indicazione della posizione delle parti. Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, viene redatto verbale in tal senso, sottoscritto dalla Commissione e dalla parte eventualmente presente.

Art. 18 – Tentativo facoltativo di conciliazione
1. Le istanze rivolte alla conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., che abbiano un oggetto diverso da quello inerente alla qualificazione di un contratto o altro atto negoziale precedentemente certificato ai sensi degli artt. 75 e ss., D.lgs. 276/2003, ovvero da quello di singole clausole contrattuali già precedentemente certificate ai sensi degli artt. 75 e ss., D.lgs.276/2003 medesimi, possono essere promosse e trattate innanzi alla Commissione con le modalità di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento, in quanto compatibili.
2. Chi intende accettare la richiesta di tentativo di conciliazione deve rimettere alla Commissione un proprio scritto, secondo quanto previsto all’art. 16, comma 6. 
3. La Commissione, nel caso in cui il suddetto scritto pervenga oltre i termini previsti dall'art. 16 comma 6, provvede ad acquisire dalla parte che ha avviato il tentativo conferma scritta dell'attualità dell'interesse in ordine a procedere comunque allo svolgimento del tentativo di conciliazione.
4. Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione facoltativa depositando l’eventuale ipotesi d’accordo e, in tal caso, non trovano applicazione i precedenti commi 2 e 3.

Art. 19 – Rinunzie e Transazioni
1. Ai fini della certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le procedure contenute nei Titoli II e III del presente regolamento.

 

Titolo V
Arbitrato

Art. 20 – Istituzione della Commissione arbitrale
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 12, L. 183/2010, la Commissione svolge la definizione arbitrale, ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c.., delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c. e all’art. 63, comma 1, D.lgs. 276/2003.
2. La Commissione arbitrale è composta dai medesimi membri di cui all’art. 3 del presente regolamento ed è presieduta dal Presidente della Commissione o da un commissario suo delegato.

Art. 21 – Devoluzione della controversia alla Commissione Arbitrale
1. Le parti possono concordemente affidare la risoluzione arbitrale della controversia alla Commissione arbitrale anche in pendenza del tentativo di conciliazione o al suo termine, in caso di mancata riuscita.
2. La devoluzione alla Commissione arbitrale della controversia è effettuata per iscritto con disposizione espressa con la quale le parti stabiliscono, in deroga all’art. 824 bis c.p.c., che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
3. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
a) il termine per l’emanazione del lodo, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;
b) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Art. 22 – Procedura arbitrale e lodo
1. La procedura arbitrale si svolge nel rispetto del principio del contradditorio.
2. Le parti possono presenziare personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
3. Le parti possono presentare memorie scritte e vengono, in ogni caso, convocate dalla Commissione arbitrale per la discussione entro 20 giorni dalla devoluzione agli arbitri della controversia.
4. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113 c.c., comma 4, e, tranne che in caso di specifica richiesta ai sensi del precedente art. 21, comma 3, lett. b), viene pronunciato secondo diritto.

 

Titolo VI
Norme Finali

Art. 23 – Commissioni presso Punti Territoriali della Bilateralità – Convenzioni
1. La Commissione potrà costituirsi anche presso i Punti Territoriali della Bilateralità di cui all’Accordo Quadro del 14 settembre 2016, art. 8. Le modalità di costituzione della Commissione presso i PTB e la gestione procedurale delle relative pratiche saranno affidate ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell’EBAP, ad integrazione del presente regolamento.

Art. 24 – Entrata in vigore e pubblicità
1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’EBAP con propria delibera, entra in vigore con effetto immediato.
La Commissione opera sulla base del presente regolamento e in applicazione delle linee guida del Ministero del lavoro oltre che ai sensi delle norme citate.
2. Il regolamento, assieme alla modulistica di riferimento, viene pubblicato sul sito
www.ebapuglia.it e trasmesso per conoscenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed alla sede regionale dell’INL.