AIS - ASSEGNO INTEGRAZIONE SALARIALE FSBA

Il Sistema SINAWEB è stato aggiornato per consentire la presentazione delle domande di AIS ORDINARIO, AIS STRAORDINARIO, ACIGS, in base alle PROCEDURE OPERATIVE in vigore dal 1° luglio 2025 e altresì riportate nei riquadri sotto. Se ne raccomanda attenta lettura ai fini della proficua presentazione delle richieste.
Per la stipulazione dell'accordo sindacale, attenersi all'apposita PROCEDURE REGIONALI ACCORDO AIS DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE regionale e utilizzare la relativa modulistica (disponibili sempre sotto).
Per AIS STRAORDINARIO e ACIGS devono essere utilizzate le procedure nazionali FSBA.
Per AIS Ordinario, occorre utilizzare le procedure in calce.

ASSEGNO INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIO (A.I.S.) FSBA DAL 1° LUGLIO 2025

CAMPO DI APPLICAZIONE: Imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla l. 8 agosto 1985, n° 443, siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”, nonché i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS. Possono essere altresì vincolati i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive di FSBA e che hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 (codice autorizzativo 7B).

MASSIMALE E CALCOLOL’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs 148/2015, entro i massimali previsti dai rispettivi contratti collettivi, con riferimento all’art. 3 commi 5 bis e 6 del D.lgs 148/2015.

DURATA26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal primo giorno di effettiva fruizione della prestazione. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.

     CAUSALI DI INTERVENTO PER RIDUZIONE/SOSPENSIONE:
     ORDINARIE (invocabili da tutte le imprese, a prescindere dal numero dei dipendenti):
         - situazioni aziendali dovute  ad eventi transitori non imputabili  all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
         - situazioni temporanee di mercato.

     ACCORDO SINDACALE 
     Dal 1° luglio 2025 le domande per l’accesso alla prestazione sul portale SINAWEB possono coprire fino a un massimo di tre mensilità.
     Per ciascuna domanda dovrà essere utilizzato uno specifico ticket INPS. Ogni accordo deve avere come data finale l’ultimo giorno dell’ultimo mese di copertura.
     L’eventuale copertura parziale della mensilità iniziale comporta comunque l’impegno dell’intero mese ai fini del periodo massimo di validità dell’accordo.
     Le effettive giornate di utilizzo saranno dichiarate sul portale attraverso la procedura di rendicontazione delle assenze.
     L’accordo sindacale viene generato dal Sistema SINAWEB a seguito dell’inserimento delle informazioni all’interno della procedura di presentazione delle domande.

     Clicca qui per visualizzare l'indirizzario delle parti sociali a cui inviare comunicazione di avvio procedura.