AIS - ASSEGNO INTEGRAZIONE SALARIALE FSBA

Il Sistema SINAWEB è stato aggiornato per consentire la presentazione delle domande di AIS in base alle PROCEDURE OPERATIVE pubblicate in data 26/01/2023 e altresì riportate nei riquadri sotto. Se ne raccomanda attenta lettura ai fini della proficua presentazione delle richieste.
Per la stipulazione dell'accordo sindacale, attenersi all'apposita PROCEDURE REGIONALI ACCORDO AIS DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE regionale e utilizzare la relativa modulistica (disponibili sempre sotto).

ASSEGNO INTEGRAZIONE SALARIALE (A.I.S.) FSBA 

CAMPO DI APPLICAZIONE: Imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla l. 8 agosto 1985, n° 443, siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”, nonché i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS. Possono essere altresì vincolati i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive di FSBA e che hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 (codice autorizzativo 7B).

MASSIMALE E CALCOLO: L’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana), con un massimale mensile di € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

DURATA: 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2023. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.

     CAUSALI DI INTERVENTO PER RIDUZIONE/SOSPENSIONE:
     ORDINARIE (invocabili da tutte le imprese, a prescindere dal numero dei dipendenti):
         - situazioni aziendali dovute  ad eventi transitori non imputabili  all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
         - situazioni temporanee di mercato.

     STRAORDINARIE (invocabili SOLO dalle imprese che abbiano in media fino a 15 dipendenti):
         - situazioni di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA;
         - gestione, nell’ambito dell’accordo collettivo, di una crisi aziendale;
         - laddove venga sottoscritto, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21, d.lgs. 148/2015.

     ACCORDO SINDACALE

Le domande per l’accesso alla prestazione sul portale SINAWEB sono mensili. Per ciascuna domanda mensile dovrà essere utilizzato uno specifico ticket INPS.
L’accordo sindacale può invece coprire sino a massimo 3 mensilità successive. Se è relativo a più mesi, il medesimo accordo sindacale può dunque essere allegato a più domande mensili. Ogni accordo deve avere come data finale l’ultimo giorno dell’ultimo mese di copertura. L’eventuale copertura parziale della mensilità iniziale comporta comunque l’impegno dell’intero mese ai fini del periodo massimo di validità dell’accordo.
Le effettive giornate di utilizzo saranno dichiarate sul portale attraverso la procedura di rendicontazione delle assenze, anch’essa con suddivisone mensile. L’accordo sindacale viene generato dal Sistema SINAWEB a seguito dell’inserimento delle informazioni all’interno della procedura di presentazione delle domande.