FSBA - NOVITA` 2019

Il 17 dicembre 2018 le Parti Sociali Nazionali hanno firmato un Accordo Interconfederale con i seguenti contenuti:
  1. in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 potranno essere sottoscritti accordi sindacali per la concessione di trattamenti di integrazione salariale di Assegno Ordinario fino ad un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni) comprensive di eventuali periodi residui e fermo restando il meccanismo del biennio mobile;
  2. in via sperimentale, dal 1° gennaio 2019, l’applicazione dell’articolo 14 “Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario” del Regolamento di FSBA, ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni, è sospesa;
  3. eventuali richieste eccedenti le disponibilità regionali potranno essere garantite da quanto previsto dall’articolo 17 “riserva finanziaria con finalità perequativa” del Regolamento di FSBA. I relativi accantonamenti verranno riattivati a partire dal 1° gennaio 2019 con le precedenti modalità d’uso salvo quanto potrà essere diversamente convenuto.
Il 4 febbraio 2019 le Parti Sociali Nazionali hanno firmato un Accordo Interconfederale con i seguenti contenuti:

 

    1. in via sperimentale, a partire dall'1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, a parziale e temporanea modifica degli artt. 4 e 11 del Regolamento di FSBA, si conviene:
      1. che l'ammontare dell'assegno ordinario, pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall'INPS per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1.193,75 lordi);
      2. che l'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 148/2015, verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall'INPS per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1.193,75 lordi);
    1. a parziale modifica di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di FSBA, la regolarità contributiva utili ai fini dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo è fissata in 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione. Restano fermi i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 12.

    In allegato i testi completi degli Accordi.

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