Versamenti

VERSAMENTI ALLA BILATERALITA' EBNA-FSBA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2023
(adeguamento del regolamento FSBA alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e al D.L. 27 gennaio 2022, n. 4)

A partire dal 1° gennaio 2023 è in vigore il nuovo regolamento di FSBA, con cui le parti sociali nazionali hanno adeguato il funzionamento del fondo ai dettami della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.
Pertanto, in forza degli Accordi Interconfederali nonché della contrattazione collettiva nazionale e regionale vigente, in Puglia l’importo di contribuzione alla bilateralità ammonta, per ciascun lavoratore, alla seguente somma da versare mensilmente, tramite F24, codice EBNA:

*CCNL rinnovati con recepimento Accordo del 17/12/2021 e conseguente decorrenza della quota aggiuntiva di €4.

Da gennaio 2022:

  • CCNL Area Meccanica
  • CCNL Area Alimentazione e Panificazione
  • CCNL Autotrasporti Merci

Da febbraio 2022:

  • CCNL PMI (piccola e media impresa) TAC Chimica Ceramica terzo fuoco

Da maggio 2022:

  • CCNL imprese artigiane TAC Chimica Ceramica
  • CCNL Area Legno e Lapidei

Da giugno 2022:

  • CCNL Area Comunicazione

Da ottobre 2022: 

  • CCNL Area Acconciatura-Estetica

Da novembre 2022:

  • CCNL Servizi di pulizia.

Il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro per tutti i lavoratori in forza nel mese di riferimento, considerando anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Per i lavoratori in part-time la quota fissa è sempre dovuta in misura intera. L’obbligazione contrattuale sostitutiva dell’intera quota EBNA è pari a 30 euro mensili cui va aggiunta la quota sostitutiva regionale vigente di € 4,00 da moltiplicarsi per tutte le mensilità previste dallo specifico CCNL (per un totale € 442,00 su 13 mensilità, cui vanno aggiunti oneri fiscali e contributivi). Si ricorda che, come previsto dalla contrattazione collettiva e confermato da consolidata giurisprudenza, l’eventuale corresponsione di questa quota non libera in alcun modo il datore di lavoro dal garantire ai dipendenti le prestazioni previste in loro favore dalla bilateralità, né tantomeno dal conferimento del quantum dovuto per il funzionamento EBNA e FSBA.FSBA, in collaborazione con l’INPS e altri enti preposti, rileva le irregolarità contributive, anche ai fini dell’applicazione del regime di riscossione coattiva di cui all’art. 33, co. 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Con successiva comunicazione ai datori di lavoro vincolati a FSBA, si renderanno note le condizioni e le modalità della riscossione coattiva. Come previsto dalla vigente normativa e dal regolamento FSBA in vigore dal 1° gennaio 2023, FSBA potrà altresì emanare DURC. A tal fine verranno verificati:

  • la corretta contribuzione a FSBA, all’INPS, all’INAIL;
  • la corretta applicazione della contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, intesa integralmente, per le clausole normative e per le clausole obbligatorie, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell’artigianato (CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL).

CRITERI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

  • Prestazioni nazionali FSBA (AIS/ACIGS): regolarità di versamento ad EBNA - FSBA dall'anno 2019.I datori di lavoro che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 potranno versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto come contribuzione FSBA, il contributo una tantum pari a euro 100 per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità, al momento della registrazione nel portale SINAWEB FSBA.A tale cifra dovranno sommarsi eventuali ammanchi relativi alla quota contrattuale che dà diritto alle prestazioni EBAP.
  • Prestazioni regionali EBAP: regolarità di versamento ad EBNA-FSBA dal 01/01/2022